Uso illecito dei Droni, quali responsabilità per i committenti?
Quali sono le responsabilità dei committenti, sia privati che pubbliche amministrazioni, quando incaricano o acquistano servizi aerei effettuati con i droni dai cosiddetti operatori abusivi? Il parere dell' Avv. Giovanni Battista Gallus.
Con l'obiettivo di informare piloti e committenti dei rischi che corrono in caso di lavoro abusivo e/o non conforme al Regolamento Enac, la FIAPR ha chiesto ad un esperto legale, l'Avv. Giovanni Battista Gallus, di specificare i rischi a cui incorre il committente quando divulga video e da incarico ad un pilota senza averne verificato titolo o senza vi siano assicurazione e/o analisi del rischio.
Si apre così nel dipartimento Safety&Security e Regolamentazione di FIAPR un gruppo tecnico scientifico volto alla verifica della norma e a rispondere agli eventuali quesiti anche posti da Comuni, Regioni e ordini professionali che vogliano comprendere la norma e le sanzioni applicabili ai droni. Uso illecito di droni: quali responsabilità per i committenti?
Avv. Giovanni Battista Gallus
LLM Master of Laws - Dottore di ricerca - ISO 27001 Lead Auditor
Oramai i droni sono ubiqui: nessun “giorno più bello” sembra davvero tale senza riprese a mezzo drone, e nessuna manifestazione può dirsi importante se non è ripresa dall’aria. E che dire delle spettacolari immagini di sorvoli in città, pubblicate su tanti portali nazionali? O delle riprese riutilizzate anche dalle televisioni, locali o nazionali? Gli operatori APR sanno che la maggior parte di queste riprese sono probabilmente effettuate senza il rispetto del Regolamento ENAC, ed anzi il più delle volte da soggetti che non hanno la qualifica di operatore, e che agiscono ben al di là del mero volo esclusivamente ricreativo o sportivo.
Queste condotte, in quanto violative appunto delle norme in tema di sicurezza della navigazione, possono integrare fattispecie di reato (quantomeno l’art. 1231 del Codice della Navigazione), o fatti puniti con sanzioni amministrativa pecuniaria (ad esempio la mancata assicurazione, obbligatoria per il lavoro aereo). Ma molto spesso si pensa: “è un problema del pilota o dell’operatore, io che ho commissionato (o che utilizzo) le immagini non rischio nulla”. Queste affermazioni sono pericolosamente errate, sia per il committente privato, che soprattutto per quello pubblico.
Vediamo di trattare, brevemente, i diversi profili di responsabilità
Dal punto di vista della responsabilità civile, chi commissiona a qualcuno una prestazione (in questo caso appunto le riprese a mezzo drone), risponde dei danni, in forza del rapporto di preposizione, ai sensi dell’art. 2049 del Codice civile. Se quindi il drone dovesse causare dei danni, ne risponderà non soltanto l’operatore, ma anche il committente, qualora le mansioni o le incombenze affidate abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno. Questo ragionamento, peraltro, vale sia per le operazioni “legali” che per quelle “illegali”. Parimenti il committente risponderà civilmente degli eventuali trattamenti illeciti di dati personali, quale “titolare” del trattamento, salvo che non provi di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (art. 15 del Codice della Privacy – D.lgs 196/2003). Per le sanzioni amministrative pecuniarie l’art. 5 della L. 689/1981 prevede che, quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse sia passibile di sanzione. Per quanto riguarda la responsabilità penale, se un soggetto dovesse commissionare a un pilota un volo illegale (perché prevede il sorvolo di assembramenti, perché deve essere effettuato all’interno di una ATZ, e così via), la cui realizzazione venisse a integrare delle fattispecie di reato, anche il committente potrebbe essere chiamato a rispondere degli eventuali reati, assieme al pilota/operatore. E’ vero che il più delle volte si tratta di fattispecie contravvenzionali, ma è altrettanto vero che, comunque, si tratta pur sempre di un procedimento penale.
Violazioni della Privacy
La situazione è ben più grave se vengono commissionate riprese che carpiscano indebitamente immagini attinenti alla vita privata, svolgentesi in luoghi di privato domicilio (e si qualifichino quindi come interferenze illecite ex art. 615 bis c.p.), o che costituiscano un trattamento illecito di dati personali ex art. 167 del Codice della Privacy : in questi casi si tratta di ipotesi delittuose (punite ben più severamente) delle quali potrà essere chiamato a rispondere il committente, laddove venga provato il suo concorso nelle condotte stesse.
Acquisto di riprese illegali
Qualora invece il soggetto non commissionasse le riprese “illegali”, ma si limitasse a acquistarle, allora non risponderà delle fattispecie contravvenzionali relative alla navigazione aerea, ma ben potrebbe rispondere di interferenze illecite nella vita privata (che punisce anche chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute indebitamente nei luoghi di privata dimora) o del già richiamato delitto di trattamento illecito di dati personali (laddove sussista il dolo specifico e il “nocumento” richiesti dalla norma).
Quando il committente o l'acquirente è una Pubblica Amministrazione
Più grave è la situazione se a commissionare (o a acquistare le riprese già effettuate) sia una pubblica amministrazione. Non solo potrebbe infatti verificarsi una responsabilità (in capo ai dipendenti pubblici che commissionino un servizio video “illegale”) per le contravvenzioni del codice della navigazione, ma potrebbe anche essere ipotizzabile il delitto di cui all’art. 323 del Codice Penale (abuso d’ufficio), che punisce “il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento [...] intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto”. Commissionare un’attività illecita a terzi da parte di un ente pubblico potrebbe sicuramente integrare una violazione di legge o di regolamento. Naturalmente, trattandosi di un delitto, occorrerà la coscienza e volontà di affidare dei servizi (o acquistare delle riprese) illeciti, e occorrerà altresi che sussista l’intenzionalità dell’ingiusto vantaggio patrimoniale: in altre parole, lo scopo prevalente deve essere non il perseguimento dell’interesse pubblico, ma l’attribuzione dell’ingiusto vantaggio patrimoniale. Non solo: il pagamento di somme per remunerare un’attività illecita potrebbe costituire anche fonte di responsabilità erariale, dinnanzi alla Corte dei Conti.
Fondamentale rivolgersi ad operatori in regola
È quindi fondamentale, sia che si commissionino delle riprese, sia che si acquistino le stesse (già realizzate) che ci si assicuri che vengano effettuate, da un operatore professionista, nel pieno rispetto del Regolamento ENAC: le dichiarazioni e le autorizzazioni sono pubblicamente disponibili sul sito dell’ENAC stessa, ed è quindi facile verificare se si tratti di un professionista “a norma” o meno, e quali siano i limiti di operatività.